“Equitalia” si può. Senza violenza, ma solo con le armi della giustizia ordinaria. Che non è vero che sta sempre dalla parte dei potenti, basta saperla usare. E’ indubbio che negli ultimi anni, la politica di riscossione del fisco portata avanti da Equitalia ha esacerbato gli animi dei cittadini, che si sono sentiti vessati dal fisco senza aver modo di difendersi ad armi pari. Eppure, si può fare diversamente
Ecco tutti i modi per “uscire dai guai” con Equitalia. Senza bombe e senza violenza. per difendersi da Equitalia.
Si scopre spesso “per caso” di essere finiti nel mirino di Equitalia. Come può accadere? Solitamente per dei disguidi non si riceve la notifica della cartella esattoriale e così si apprende che i beni di proprietà sono gravati da un’iscrizione ipotecaria. Infatti, prima dell’iscrizione ipotecaria, con la notifica della cartella, vi è la formazione del ruolo e decorsi sessanta giorni dalla notifica senza opposizione, si forma automaticamente il titolo esecutivo, in virtù del quale si ha l’iscrizione ipotecaria.
Di solito si scopre l’ipoteca quando si vuole procedere con una compravendita immobiliare o altro atto che richiede la presenza del notaio (e conseguente visura catastale). Equitalia non potrà più iscrivere ipoteca sui beni immobili dei contribuenti con tanta libertà e facilità come avveniva fino a poco tempo fa. Infatti, fino al 2007 l’iscrizione ipotecaria era addirittura comunicata per posta prioritaria e migliaia di persone si sono trovate la casa all’asta senza nemmeno conoscerne nemmeno il motivo.
Diverse e infinite possono essere le casistiche per cui ci si può trovare nel “mirino” di Equitalia senza saperlo: si pensi, ad esempio, al caso di un signore che si è ritrovato gravato da un’ipoteca per un debito della sua defunta madre, mandato all’incasso dopo sette anni dal decesso, e ovviamente senza nessun preavviso. Inoltre spesso si viene a sapere dell’ipoteca sull’immobile o del fermo amministrativo dell’autovettura sempre per caso, e sempre a cose fatte. Il motivo? Per lo più si tratta d’infrazioni al codice stradale e di somme di esigua entità, cui spesso nemmeno si pensa.
Oppure si pensino ancora alle cartelle esattoriali mai ricevute, ma che il sistema bizantino delle notifiche presunte dia per notificate: ci si limita a lasciare una cartolina gialla nella buca delle lettere per far essere la presunta avvenuta notifica, a prescindere poi dall’effettiva conoscenza della comunicazione. Oppure si pensi alle cartelle esattoriali sulle quali è stata proposta richiesta di sgravio al prefetto per avvenuta prescrizione, ricorso al giudice di pace, appello alla commissione tributaria.
D’ora in avanti, per mezzo del decreto 106/2011, Equitalia dovrà rispettare una procedura diversa che tutela maggiormente i diritti dei contribuenti, oltre che considerare determinare soglie di debito fiscale.
In questo modo è cancellato definitivamente quel brutto effetto sorpresa che ha colpito diversi contribuenti negli ultimi anni, che si vedono a loro insaputa ipotecato un immobile per debiti fiscali, anche per importi molto contenuti. A dire il vero, nel corso del 2010, si era già proceduto a una prima rivisitazione di queste problematiche; ma nel 2011 ci sono state altre importanti novità. Da questo momento in poi, infatti, Equitalia, deve inviare una comunicazione con l’avviso che, in assenza di pagamento delle somme dovute entro trenta giorni si procederà con l’iscrizione ipotecaria. Per poter però fare questo è necessario che il debito del contribuente nei confronti del Fisco superi determinate soglie di spesa.
Più precisamente, l’importo minimo per iscrivere ipoteca è di 8.000 euro. Se l’immobile è adibito ad abitazione principale, oppure è cointestata, allora tale soglia aumenta fino a 20.000 euro. Gli importi appena indicati varranno anche alla fine dell’espropriazione forzata, nel senso non si potrà far partire la vendita forzata di un bene immobile adibito ad abitazione principale se l’importo del debito fiscale non superi i 20.000 euro.
Arriva una cartella di Equitalia e mi dice che devo pagare una cifra astronomica relativa a multa che dovrebbe essere passate in prescrizione; cosa si deve fare?
Si può prima di tutto chiedere la sospensione che può avvenire per via giudiziale, amministrativa e in taluni casi dall’agente della riscossione. Inoltre dall’1 ottobre 2011 gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate diventano esecutivi (L. n. 111 del 15 luglio 2011). Se è notificata una cartella di pagamento per tributi, multe, etc. prescritti è necessario procedere con un ricorso per eccepire tale prescrizione. In particolare, si possono percorrere tre strade.
1. La prima è di impugnare l’atto dinanzi all’Autorità giudiziaria competente, se si ritiene infondata la richiesta di pagamento o se siano stati commessi errori nella procedura di riscossione.
2. La seconda è di presentare una richiesta di autotutela all’Ente creditore, chiedendo lo sgravio/discarico, se l’infondatezza della richiesta di pagamento è così evidente da poter essere riconosciuta dallo stesso Ente creditore, senza fare ricorso all’Autorità giudiziaria (ad esempio quando il pagamento è già avvenuto e si ha la ricevuta).
3. La terza è la sospensione dell’esecuzione: al riguardo, la Legge n. 106/2011 ha previsto la sospensione dell’esecuzione forzata per un periodo di centottanta giorni dall’affidamento in carico all’agente della riscossione degli atti.
Tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, e a ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. Tale sospensione, inoltre, non opera nell’ipotesi in cui gli agenti della riscossione, poi all’affidamento in carico degli atti, sappiano di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione. La domanda di sospensione formulata dal contribuente in sede di giudizio dinanzi alle commissioni tributarie deve comunque essere decisa, come già precisato, entro centottanta giorni dalla data di presentazione.
Cosa si deve fare quando arriva una cartella pazza?
Procedere immediatamente con una richiesta in autotutela, la quale non sospende i termini per il ricorso: se non interviene lo sgravio della cartella entro trenta giorni, occorre procedere con il ricorso in commissione tributaria (o diverso organo competente se l’oggetto della cartella non sono tributi) per evitare che il titolo diventi definitivo. Di tanto in tanto la notizia torna a farsi viva fra le pagine dei giornali: il concessionario della riscossione, per motivi misteriosi, inizia a inviare pacchi interi di cartelle di pagamento con richieste assolutamente assurde. Si tratta delle famose “cartelle pazze”.
La nuova società pubblica incaricata di gestire la riscossione dei tributi erariali, Equitalia, non è riuscita ad evitare la stessa inquietante sequenza di errori dei suoi predecessori nell’incarico. Questo accade perché, non avendo provveduto Equitalia a rendere il dovuto agli Enti Impositori, questi non possono contabilmente azzerare i propri crediti, e quindi non possono annullare la segnalazione a Equitalia e consociate, i quali dal loro canto, nulla hanno fatto per comunicare l’avvenuto pagamento. Perciò, persistendo le vecchie segnalazioni, si continua a tartassare il medesimo contribuente, richiedendogli le somme magari già soddisfatte, e caricate da successive more.
Ciò avviene per lo più per somme di relativa entità, perché evidentemente si conta sul fatto che il contribuente, per reagire in Commissione tributaria o in Tribunale correrebbe il rischio di pagare cifre sproporzionate al debito, quindi pro bono pacis spesso paga, e poi come ringraziamento si trova Equitalia che, fatto decorrere un po’ di tempo riprende lo “stillicidio”. Naturalmente, il problema è risolvibile dai contribuenti interessati, recandosi agli sportelli di Equitalia e chiedendo l’annullamento (o, almeno, la rettifica) delle cartelle ricevute.
I contribuenti che ritengono di aver ricevuto una cartella di pagamento per tributi già pagati o interessati da un provvedimento di sgravio o sospensione, non dovranno più fare la spola tra gli uffici pubblici: basterà compilare un’autodichiarazione per interrompere le procedure di riscossione. Ciò tramite il già citato istituto dell’autotutela, una procedura stragiudiziale che è messa in atto inviando all’ente creditore -per raccomandata a/r – una richiesta in carta semplice contenente gli estremi dell’atto e i motivi per i quali se ne chiedono l’annullamento o la correzione, allegando la documentazione che dimostra l’errore.
In base alla direttiva emanata nel 2010, la riscossione sarà immediatamente sospesa qualora il contribuente sia in grado di produrre un provvedimento di sgravio o di sospensione emesso dall’ente creditore in conseguenza della presentazione di una richiesta per autotutela, una sospensione giudiziale oppure una sentenza della magistratura, o anche un pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo in favore dell’ente creditore. Il cittadino compilerà un modulo ed entro i successivi dieci giorni, l’agente della riscossione porterà all’attenzione dell’ente creditore la documentazione consegnata dal debitore, al fine di ottenere conferma o meno dell’esistenza delle ragioni quest’ultimo. In caso di silenzio degli enti, le azioni volte al recupero del credito rimarranno comunque sospese.
Bisogna però considerare che la procedura di autotutela non sospenda automaticamente i termini per fare il ricorso giudiziale (presso il giudice di pace o la commissione provinciale tributaria, secondo i casi). È quindi consigliabile agire tempestivamente e chiedere che tale sospensione sia concessa, e in caso di risposta negativa stare molto attento a non far decorrere i giorni utili (30, 40 o 60 ha secondo dei casi). Dopo tale termine, infatti, il ricorso giudiziale non può essere più presentato.
Quando si finisce nel mirino di Equitalia, s’innescano una serie di meccanismi per cui non solo ci si trova a dover pagare forti somme ma si finiscono anche iscritti ai centrali rischi della banca D’Italia, un fatto che poi rende impossibile l’accesso al credito bancario. È una manovra a tenaglia dalla quale sembra impossibile sfuggire; c’è un modo?
Purtroppo dall’1 ottobre 2011, nel termine di 60 giorni dalla notifica senza opposizione e degli ulteriori 180 giorni prima dell’esecuzione forzata, non si esclude che si possa comunque iscrivere ipoteca con comunicazione alla Centrale rischi della Banca d’Italia, con evidenti conseguenze pregiudizievoli per gli imprenditori che hanno degli affidamenti in corso con gli Istituti di Credito.
I rischi che si corrono a non pagare le cartelle esattoriali sono di due tipi, lavorativi e patrimoniali. I rischi lavorativi consistono, in primo luogo, nell’impossibilità di farsi rilasciare il Durc dall’Inps o dall’Inail, necessario a fare i lavori e a partecipare alle gare d’appalto; in secondo luogo, nel blocco dei pagamenti presso gli enti; e, infine, nella revoca del fido bancario.
In particolare, sul primo aspetto, chi svolge un’attività lavorativa specialmente di tipo operativo, necessita per lavorare sui cantieri del Durc o certificato di regolarità contributiva; ma se sono contributi Inps o Inail insoluti, gli enti previdenziali bloccano il rilascio del certificato, paralizzando l’attività e impedendo la partecipazione a qualsiasi gara d’appalto.
Riguardo al blocco dei pagamenti, chi lavora con gli enti pubblici rischia che i crediti da incassare per i lavori effettuati siano assorbiti da Equitalia. L’ultimo rischio lavorativo è quello del blocco del fido: nel momento in cui la banca è messa a conoscenza dalla Centrale Rischi dei debiti esattoriali, il cliente è invitato a rientrare.
I rischi patrimoniali sono i più devastanti: l’Equitalia, infatti, può scegliere se procedere al fermo amministrativo dei mezzi di trasporto, all’ipoteca sulla casa o ancora al pignoramento presso terzi. Il fermo amministrativo, detto anche ganasce fiscali, comporta il blocco dell’auto, impedendone la circolazione, a pena di incorrere nel sequestro della vettura e in multe salate. In proposito, l’aspetto più bizzarro è che spesso il proprietario dell’autovettura non è neppure a conoscenza dell’esistenza del fermo sulla sua auto: ciò è esplicativo della prepotente dittatura fiscale dello Stato italiano.
Altro rischio patrimoniale è il pignoramento presso terzi, che riguarda i crediti che il soggetto vanta nei confronti verso terzi, enti o banche e che comporta la notevole conseguenza del blocco del conto.
Chi si è trovato con la casa ipotecata e non ha i soldi per pagare il presunto debito con Equitalia subito, come può fare per fermare la vendita all’incanto della casa? Se il debito è inferiore a 20.000 euro, l’immobile è adibito a prima casa, e se la somma è contestata in giudizio, non può essere iscritta ipoteca. Se vi è, una procedura esecutiva in corso può essere solamente usate le normali procedure previste per l’opposizione all’esecuzione, ma che difficilmente portano alla sospensione della vendita.
Equitalia, in una determinata percentuale, invierebbe cartelle esattoriali NON sempre dovute. In quest’articolo, si vuol spiegare come difendersi da eventuali intimazioni di pagamento non dovute per i termini di prescrizione.
Questo non significa NON pagare ma VERIFICARE la genuinità della cartella che – se prescritta – non sarà da corrispondere a Equitalia. Questo si fa comunque previa RICHIESTA presso lo sportello di Equitalia, come riportato sull’immagine.
Prima di passare al suicidio, vi prego di prender visione delle immagini sottostanti. Forse potete risolvere le vostre questioni nel modo più semplice: facendole cancellare se prescritte, concordandone la rateizzazione con Equitalia in caso di cartelle regolari.
Sia l’una sia l’altra, la via di uscita ESISTE! Utilizziamo questi strumenti in modo LEGALE. E’ un nostro diritto!
Questa nell’esempio, come altre cartelle ricevute, sono state CANCELLATE da Equitalia e/o dall’Ente creditore. Nel mio caso, non le ho pagate perché rientravano nei termini di prescrizione.
Nelle immagini, trovate un esempio di richiesta cancellazione e di diffida se Equitalia continuasse nel suo intento: sempre nel caso in cui le cartelle non siano conformi. Altrimenti, non ci sarà altro modo se non quello di richiedere una dilazione di pagamento che sarà concordata secondo i casi.
FATEVI FARE UN ESTRATTO DÌ RUOLO E CONTROLLATE!